Protocollo Zardo

U.D.i.RE propone l’istituzione di un tavolo di lavoro per la creazione di un “Protocollo” condeciso, al fine di porre rimedio al problema delle Sottrazioni Internazionali di Minori…soprattutto ai tempi delle limitazioni Covid-19

1. Che cos’è la sottrazione internazionale di un minore ?

Si parla di sottrazione internazionale quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, che comprende il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore.

Alla sottrazione è equiparato il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di altro soggetto titolare dell’affidamento. Per semplificare il testo che segue, l’espressione “sottrazione internazionale” andrà intesa come riferita anche all’ipotesi del trattenimento all’estero.

Ai fini dell’applicazione della Convenzione, la nazionalità del minore e degli adulti è irrilevante: quello che conta è la residenza abituale del minore al momento della sottrazione.

2. Quali norme si applicano in caso di sottrazione internazionale di minori?

Per proteggere i minori e risolvere le controversie derivanti dall’illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, sono state stipulate convenzioni internazionali che definiscono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti.La convenzione di specifico riferimento è la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

La Convenzione dell’Aia del 1980 si applica nelle relazioni tra gli Stati che l’hanno firmata o vi hanno aderito, sempre che l’adesione sia stata accettata dagli altri Stati.

La Convenzione dell’Aia del 1980 è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 ed è attualmente applicata nelle relazioni tra l’Italia e gli Stati elencati nella seguente tabella:

3. Che cosa si deve fare se un bambino è illecitamente portato o trattenuto in uno Stato con il quale non si applica la Convenzione dell’Aia del 1980

Se un minore è stato illecitamente portato o trattenuto in uno Stato che non ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980, o la cui adesione non è stata accettata dall’Italia, l’autorità centrale non può intervenire e non è possibile attivare gli strumenti di cooperazione previsti dalla Convenzione dell’Aia del 1980. In tali casi, il soggetto che lamenta la sottrazione deve attivare autonomamente, incaricando un avvocato locale, le procedure amministrative o giudiziarie previste dallo Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto. 

4. Qual è il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nei casi di sottrazione internazionale di minori.

Se il genitore che ha subito la sottrazione e/o il minore sottratto sono cittadini italiani, un importante ruolo di supporto può essere svolto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella seguente specifica articolazione:
Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche migratorie – Ufficio IV
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma
Tel. +39.06.36913900
Fax +39.06.36918609
e-mail: dgit-04@esteri.it
PEC: dgit4@cert.esteri.it

Nelle situazioni in cui si applica la Convenzione dell’Aia del 1980, l’Autorità Centrale – che ha la competenza primaria a trattare il caso – e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mantengono una costante collaborazione. Nei casi in cui l’Autorità Centrale non può intervenire, particolarmente importante resta l’assistenza consolare di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per le attività che possono essere svolte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si veda Bambini contesi: Guida di orientamento

Attenzione: se né il genitore vittima della sottrazione, né il minore sottratto sono cittadini italiani, si suggerisce di rivolgersi alla rappresentanza diplomatica dello Stato di cui si è cittadini.

Fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_10.wp