
“U.D.i.RE WOMAN – 2025–2030”
per il contrasto alla violenza contro le donne e la promozione della cultura del rispetto e della parità di genere.
Tra:
U.D.i.RE APS – Uomini e Donne in Rete contro ogni forma di violenza,
con sede legale in Giaveno (TO), Via Belvedere 7
Tel. 351-7339070 – info@centroudire.it – sito web: www.centroudire.it
iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
nella sua area operativa U.D.i.RE WOMAN,
in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore,
e
gli Enti, Associazioni e Istituzioni pubbliche e private che, condividendo le finalità del presente documento, aderiranno mediante sottoscrizione.
Premesso che
La violenza nei confronti delle donne costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla dignità e all’integrità fisica e psichica, nei confronti della quale è necessario assumere iniziative coordinate e continuative di contrasto.
– La violenza contro le donne deve essere nominata e riconosciuta, affinché possa essere svelata e affrontata in tutte le sue manifestazioni.
– La violenza di genere è un fenomeno strutturale, sistemico e culturale, privo di confini geografici o sociali, che riguarda trasversalmente tutte le culture, religioni e classi sociali; per questo deve essere considerata una priorità permanente e non un’emergenza contingente.
– L’efficacia delle azioni di contrasto alla violenza di genere è favorita dalla creazione di reti territoriali integrate, capaci di sostenere concretamente le donne nei percorsi di uscita dalla violenza, realizzando programmi condivisi di prevenzione, protezione e cambiamento culturale.
Il presente Protocollo d’Intesa si propone di costituire un punto di raccordo interistituzionale e multidisciplinare tra soggetti pubblici e privati del territorio regionale, che operano per contrastare la violenza contro le donne e promuovere la parità di genere, valorizzando la cooperazione, la conoscenza reciproca e lo scambio di buone prassi.
Il lavoro di rete già avviato ha consentito di definire modalità operative condivise per supportare le donne vittime di violenza e ha rappresentato un’occasione di conoscenza e confronto tra istituzioni, servizi e realtà sociali impegnate nel settore.
È altresì utile e opportuno sviluppare, all’interno della rete, nuove e innovative forme di intervento per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, che tengano conto di tutti gli aspetti del fenomeno – dalla prevenzione alla protezione nelle situazioni di rischio.
Risulta inoltre necessario mantenere una dimensione di rete sovraterritoriale, in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale Piemonte n. 4 del 24 febbraio 2016, art. 6, commi 7 e 8, secondo cui:
– ciascun territorio organizza la propria rete di sostegno in armonia con i principi della legge;
– i Centri Antiviolenza partecipano alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, regolamentate da appositi protocolli o accordi territoriali a carattere provinciale o sovracomunale.
Tale impostazione consente di garantire a tutte le donne, indipendentemente dal luogo di residenza, pari accesso a strumenti efficaci e percorsi integrati di uscita dalla violenza, anche per motivi di privacy e sicurezza personale.
Il presente Protocollo rappresenta pertanto uno strumento operativo di governance territoriale per l’attuazione della Legge Regionale n. 4/2016, favorendo la costruzione di una rete unitaria e capillare su tutto il territorio piemontese.
Visto e considerato che
- La violenza contro le donne, in ogni sua forma, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla libertà, alla sicurezza, alla dignità e all’integrità fisica e psicologica;
- La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (“Convenzione di Istanbul”, ratificata in Italia con la Legge 27 giugno 2013 n. 77) riconosce che la violenza di genere è un fenomeno strutturale e culturale, e impone agli Stati firmatari di adottare un approccio integrato basato su prevenzione, protezione, perseguimento e politiche coordinate;
- La Legge Regionale Piemonte n. 4 del 24 febbraio 2016, art. 6, stabilisce che ciascun territorio organizzi una rete di sostegno in armonia con i principi della legge, coinvolgendo tutti gli attori impegnati nel contrasto della violenza;
- L’Intesa Stato–Regioni del 27 novembre 2014 definisce i requisiti minimi per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, riconoscendo il ruolo essenziale delle reti territoriali e delle associazioni operanti sul territorio;
- U.D.i.RE APS, attraverso la sua area operativa U.D.i.RE WOMAN, promuove la cultura del rispetto, la tutela dei diritti umani e il sostegno concreto alle donne che subiscono violenza fisica, psicologica, economica, sessuale o istituzionale;
- È necessario consolidare una rete di cooperazione stabile, trasparente e plurale, fondata sul riconoscimento reciproco delle competenze, per garantire alle donne percorsi di uscita dalla violenza efficaci, sicuri e rispettosi della loro autodeterminazione.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Premesse
Le Premesse formano parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
Articolo 2 – Oggetto
Il presente Protocollo d’Intesa istituisce la Rete U.D.i.RE WOMAN per il contrasto alla violenza sulle donne e per la promozione della parità di genere. Definisce finalità, obiettivi e modalità di collaborazione tra U.D.i.RE APS e i soggetti aderenti – pubblici e privati – che operano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, per la prevenzione, la protezione e la presa in carico delle donne vittime di violenza e mettono a disposizione professionalità e servizi in campo sanitario, psicologico, legale, giudiziario e di ordine pubblico, culturale, socioassistenziale ed educativo, al fine di tutelare i diritti fondamentali delle donne e offrire loro sostegno, contrastando la violenza e promuovendo una cultura del rispetto, della reciprocità e della parità tra donne e uomini. Il dialogo e il rispetto delle differenze caratterizzano lo spirito del Coordinamento.
Il Protocollo costituisce accordo di rete, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, tra soggetti pubblici e privati che condividono le finalità del presente documento.
Le tipologie di soggetti aderenti e le principali aree di intervento e di servizio della Rete sono indicate nell’Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.
L’Allegato potrà essere aggiornato o integrato dal Comitato di Coordinamento senza necessità di procedere alla revisione formale del presente Protocollo.
Articolo 3 – Finalità e Principi
La Rete U.D.i.RE WOMAN si ispira ai principi della Convenzione di Istanbul, adottando un approccio integrato basato su quattro pilastri: Prevenzione, Protezione, Perseguimento e Politiche integrate.
U.D.i.RE WOMAN:
- pone al centro la donna, il suo ascolto e la sua autodeterminazione;
- non applica procedure di mediazione nei casi di violenza, conformemente all’art. 48 della Convenzione di Istanbul;
- promuove linguaggi e relazioni non discriminatori;
- favorisce la partecipazione attiva di tutte le istituzioni e realtà territoriali impegnate nella tutela dei diritti delle donne.
Articolo 4 – Obiettivi generali
- Promuovere un sistema integrato di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne;
- Favorire la collaborazione stabile tra enti pubblici e privati;
- Offrire alle donne percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, sicuri e gratuiti;
- Realizzare attività di formazione, sensibilizzazione e ricerca sui temi della violenza di genere;
- Attuare azioni di comunicazione sociale contro stereotipi e linguaggi d’odio;
- Creare strumenti di raccolta dati anonimi, nel rispetto del GDPR (Reg. UE 679/2016);
- Promuovere un cambiamento culturale duraturo fondato su rispetto, equità e responsabilità collettiva.
- Sono obiettivi del presente Protocollo d’Intesa:
1. coordinare azioni di contrasto alla violenza a livello preventivo, conoscitivo e di sostegno alle donne che subiscono violenza.
2. rafforzare e raccordare reti fra i diversi soggetti che operano, sia in ambito pubblico sia privato, per contrastare la violenza sulle donne, adottando procedure di intervento che permettano azioni efficaci e integrate.
3. prevenire e contrastare la violenza sulle donne informando e sensibilizzando la popolazione, anche attraverso azioni volte a diffondere la cultura della parità tra donne e uomini.
4. prevenire e contrastare la violenza di genere sulle donne promuovendo l’uso di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista del genere e contrastando il linguaggio dell’odio e della violenza (a tutela dei diritti delle donne nell’era dei social media).
5. promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e formazione per le/gli operatrici/operatori dei servizi pubblici e privati del territorio comunale e metropolitano.
6. promuovere e consolidare azioni di educazione e sensibilizzazione sul tema della violenza nei confronti delle donne, rivolte ai/alle giovani e alla popolazione in generale, anche al fine di aumentare la consapevolezza che ogni forma di violenza è un reato ed è condannata dalla società.
7. sostenere le buone prassi esistenti e sperimentate al fine di rafforzarle, svilupparle e diffonderle.
8. analizzare le necessità e i bisogni da colmare individuandone le soluzioni operative.
9. monitorare la violenza di genere coordinando e incrementando la raccolta dei dati sulla violenza, da condividere tra i Componenti del Coordinamento, nel rispetto della normativa vigente.
10. operare per garantire accoglienza e protezione alle donne che subiscono violenze supportandone i percorsi di autonomia.
Articolo 5 – Adesione alla Rete, Soggetti Ammissibili e Requisiti
1. Soggetti Ammissibili
Possono aderire alla Rete U.D.i.RE WOMAN gli Enti pubblici, le Associazioni, organizzazioni sindacali, le Fondazioni, le Cooperative sociali e le altre Istituzioni di carattere privato che operano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, per contrastare la violenza contro le donne e in coerenza con le finalità del presente Protocollo.
Possono altresì aderire, quale Ente istituzionale di coordinamento territoriale, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo operanti nel territorio della Regione Piemonte, in qualità di garanti della rete interistituzionale e promotori delle politiche di sicurezza integrata e tutela delle vittime di violenza di genere.
2. Requisiti per i Soggetti Privati
Per le Associazioni, le Fondazioni, le Cooperative e le altre Istituzioni di carattere privato, i requisiti necessari per aderire sono:
a) assenza di scopo di lucro;
b) sede legale o almeno una sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento del Protocollo (Regione Piemonte);
c) presenza, tra gli scopi statutari, del contrasto alla violenza sulle donne e/o della promozione della parità di genere;
d) comprovata esperienza nella tematica oggetto del presente Protocollo d’Intesa.
3. Adesione con Riserva (Soggetti Privati)
Per i soggetti privati che abbiano nello Statuto riferimenti ai diritti umani, alle pari opportunità e alla parità di genere, ma non esplicitamente al contrasto della violenza contro le donne, è possibile prevedere l’ammissione con riserva, subordinata all’impegno a modificare lo Statuto entro un periodo massimo di sei mesi.
4. Requisiti per gli Enti Pubblici
Per gli Enti pubblici, come definiti dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, i requisiti necessari per aderire sono:
a) competenza territoriale a livello comunale, metropolitano o regionale;
b) operatività diretta o indiretta nelle aree di intervento oggetto del presente Protocollo.
5. Procedura di Adesione Formale
Le domande di adesione, unitamente all’Atto di Adesione sottoscritto dal Legale Rappresentante (come previsto dall’Articolo 14) e alla documentazione richiesta, devono essere inviate alla Segreteria Tecnica della Rete.
La Segreteria Tecnica sottoporrà le domande al Comitato di Coordinamento per la valutazione. A seguito di parere favorevole del Comitato, il soggetto richiedente entrerà a far parte, a tutti gli effetti, della Rete U.D.i.RE WOMAN.
6. Forma di Collaborazione per gli Enti Pubblici
Gli Enti pubblici in possesso dei requisiti, in alternativa all’adesione formale, possono presentare una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal Responsabile competente, con la quale manifestano la disponibilità a collaborare su specifiche azioni, secondo quanto previsto dall’Articolo 6 (Impegni degli aderenti).
Articolo 6 – Impegni degli aderenti
I soggetti firmatari si impegnano a:
- Collaborare attivamente nella realizzazione delle attività comuni;
- Rispettare la centralità della donna e la riservatezza delle informazioni;
- Promuovere la cultura del rispetto e della non violenza in ogni contesto;
- Evitare utilizzi impropri del nome o del logo U.D.i.RE WOMAN per fini commerciali o politici;
- Partecipare agli incontri di coordinamento;
- Garantire la partecipazione del proprio personale ai percorsi formativi promossi dalla Rete;
- Condividere dati anonimi e aggregati per le attività di monitoraggio;
- far circolare le informazioni ricevute dai soggetti Componenti della Rete;
- dare visibilità alle attività del Coordinamento anche attraverso i propri canali di comunicazione e il proprio sito web;
- diffondere eventuali opportunità progettuali e di finanziamento;
- svolgere attività di promozione del Coordinamento verso altre istituzioni regionali, nazionali, europee e internazionali.
I soggetti firmatari appartenenti al Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitati si impegnano a:
1. accogliere, sostenere e affiancare le donne vittime di violenza sole, gestanti o con figli, attraverso un sistema sinergico di protezione h 24/24, che vede l’azione integrata del Centro Antiviolenza, la Casa Rifugio, il Call Center Mamma Bambino, il Pronto Intervento Sociale (PrInS) e i Distretti di Coesione Sociale (Servizi Sociali – Poli Inclusione)
2. continuare a essere, presso il Centro Antiviolenza, uno dei riferimenti territoriali del numero nazionale 1522.
3. svolgere un ruolo attivo nel contrasto alla violenza di genere anche prendendo in considerazione gli autori del maltrattamento con l’apporto e la collaborazione delle reti sussidiarie locali.
4. collaborare con i soggetti istituzionali (Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziarie, Ospedali, ecc…) e del privato sociale, attivi per il contrasto della violenza di genere e l’accoglienza delle donne vittime di violenza sole e/o con figli/e, al fine di creare una rete di sostegno sempre più capillare e coesa.
5. partecipare alla progettazione e realizzazione di iniziative di informazione, diffusione sensibilizzazione e formazione, in collaborazione con tutti i soggetti della Rete, inerenti il tema della violenza di genere.
6. sostenere iniziative, progetti e programmi sul tema della violenza di genere, per conoscere e prevenire situazioni di maltrattamento con particolare riferimento agli/alle adolescenti e i/le giovani.
7. sostenere iniziative, progetti e programmi di sensibilizzazione e prevenzione a favore dei minori vittime di violenza assistita.
8. contribuire alle attività di monitoraggio, attraverso specifiche raccolte di dati, con l’utilizzo di strumenti individuati nell’ambito del Coordinamento stesso.
Articolo 7 – Coordinamento della Rete
1 – Funzione di Coordinamento: U.D.i.RE WOMAN, in qualità di Soggetto Promotore, è responsabile del Coordinamento generale della Rete. A tal fine, U.D.i.RE WOMAN convoca gli incontri periodici di pianificazione, verifica e rendicontazione delle attività.
2 – Comitato di Coordinamento: È istituito un Comitato di Coordinamento come organo di indirizzo e decisione della Rete, composto da:
- Rappresentanti di U.D.i.RE WOMAN.
- Un Referente Titolare e un Referente Supplente per ciascun Ente, Associazione o Istituzione aderente al Protocollo. Ciascun Ente, Associazione o Istituzione aderente nomina, con proprio atto formale o deliberazione, un Referente Titolare e un Referente Supplente per la partecipazione al Comitato di Coordinamento.
I nominativi dei Referenti, completi di recapiti, sono trasmessi alla Segreteria Tecnica entro 15 giorni dall’adesione. Eventuali sostituzioni devono essere comunicate per iscritto con tempestività. I Referenti partecipano alle riunioni del Comitato in rappresentanza dell’Ente di appartenenza, con potere di esprimere pareri e voti sulle deliberazioni.
Il Comitato ha le seguenti funzioni:
- Indirizzo Strategico e definizione delle priorità operative annuali.
- Pianificazione, monitoraggio e valutazione dei risultati delle attività comuni.
- Approvazione di eventuali modifiche e integrazioni al presente Protocollo.
3 – Funzionamento del Comitato:
Convocazione: Il Comitato è convocato dalla Segreteria Tecnica (Articolo 7.5) su indicazione dell’Ente Coordinatore almeno due volte l’anno e ogni qualvolta sia ritenuto necessario. La convocazione deve essere inviata con un preavviso minimo di sette giorni lavorativi, unitamente all’Ordine del Giorno e alla documentazione pertinente.
- Quorum Costitutivo: Il Comitato è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione (da tenersi in data successiva), è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
- Deliberazioni Ordinarie: Le decisioni su attività e pianificazione sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- Deliberazioni Straordinarie: Le decisioni relative all’approvazione di modifiche al presente Protocollo richiedono una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti presenti.
4. Tavoli Tecnici Tematici
Il Comitato di Coordinamento può istituire Tavoli Tecnici Tematici permanenti o temporanei (es. Tavolo Formazione, Tavolo Dati, Tavolo Prevenzione, Tavolo Comunicazione) per l’approfondimento e lo sviluppo di specifiche aree di intervento. I Tavoli Tecnici sono composti da rappresentanti individuati dagli Enti aderenti in base alle loro competenze specifiche.
5. Segreteria Tecnica
È istituita una Segreteria Tecnica presso la sede di U.D.i.RE WOMAN, che cura le seguenti attività amministrative e di supporto:
- Gestione della raccolta delle adesioni e del registro dei firmatari.
- Calendarizzazione e invio delle convocazioni per gli incontri del Comitato.
- Redazione e diffusione dei verbali delle riunioni e della documentazione ufficiale della Rete.
Articolo 8 – Modifiche e Integrazioni
- Proposta di Modifica: Il presente Protocollo d’Intesa potrà essere modificato o integrato su proposta motivata di uno o più soggetti sottoscrittori, a condizione che le modifiche non alterino le finalità generali dell’Accordo.
- Procedura: Le richieste di modifica dovranno essere inviate in forma scritta alla Segreteria Tecnica della Rete (Articolo 7.5), che provvederà a inserirle nell’Ordine del Giorno della successiva riunione del Comitato di Coordinamento.
- Approvazione: Le eventuali modifiche e integrazioni avranno efficacia solo se approvate dal Comitato di Coordinamento (Articolo 7.2) con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti presenti, come stabilito per le deliberazioni straordinarie.
- Recepimento: Le modifiche approvate saranno recepite da tutti i soggetti sottoscrittori mediante apposito atto formale di presa d’atto, notificato dalla Segreteria Tecnica. Le modifiche entreranno in vigore decorsi trenta (30) giorni dalla data di approvazione da parte del Comitato di Coordinamento, salvo che la delibera stabilisca un diverso termine di efficacia. Le modifiche si intenderanno vincolanti per tutte le Parti, salvo comunicazione di recesso nei termini previsti dall’Articolo 14.
Articolo 9 – Monitoraggio e Valutazione
U.D.i.RE WOMAN, in collaborazione con i soggetti aderenti, promuove attività di:
- raccolta dati, in forma anonima e aggregata, sui servizi erogati e sul fenomeno della violenza di genere;
- valutazione dell’efficacia delle azioni e dei progetti realizzati;
- report annuale di sintesi delle attività, da condividere con la Regione Piemonte e gli enti locali.
Tali attività avvengono nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
La raccolta dei dati avviene mediante strumenti condivisi con la Regione Piemonte, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e delle linee guida ISTAT sui dati relativi alla violenza di genere.
Articolo 10 – Durata
Il presente Protocollo ha durata quadriennale, a decorrere dalla data della prima sottoscrizione.
Esso si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo quadriennale, salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle Parti al Comitato di Coordinamento, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza. Il rinnovo si intende perfezionato salvo diversa delibera del Comitato di Coordinamento.
Articolo 11 – Clausola di allineamento normativo
Il Protocollo si intende automaticamente adeguato alle successive modifiche normative nazionali o regionali in materia di contrasto alla violenza di genere, salvo diversa delibera del Comitato di Coordinamento.
Articolo 12 – Gratuità e oneri
Il Protocollo non comporta oneri finanziari diretti per i soggetti aderenti. Le attività potranno essere sostenute con risorse proprie o specifici finanziamenti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 13 – Risoluzione delle controversie
In caso di controversie sull’interpretazione, validità o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano in prima istanza a ricercare una soluzione amichevole attraverso il Comitato di Coordinamento (Articolo 7). Qualora tale tentativo non producesse esito entro 60 giorni, per la risoluzione definitiva delle controversie è competente in via esclusiva il Foro di Torino.
Articolo 14 – Entrata in Vigore e Disposizioni Finali: Recesso, Decadenza e Modifiche
1. Entrata in Vigore e Adesione Iniziale: Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte del Soggetto Promotore (U.D.i.RE APS) e dei primi Enti, Associazioni, organizzazioni sindacali e Istituzioni aderenti (i “Firmatari Originari”). La firma del Protocollo da parte dei Firmatari Originari è unica e non necessita di essere replicata per le successive adesioni.
2. Adesione Successiva e Principio di Apertura: Il Protocollo è aperto all’adesione di enti, associazioni e istituzioni pubbliche e private che condividano i suoi principi, obiettivi e modalità operative. Ogni nuovo firmatario diventa parte integrante della Rete U.D.i.RE WOMAN, con pari diritti e doveri rispetto agli altri aderenti.
3. Modalità di Adesione
L’adesione di un nuovo soggetto avviene secondo la seguente procedura, senza la necessità di apporre una nuova firma sul testo integrale del presente Protocollo:
a. Richiesta Formale: Il soggetto interessato deve presentare una richiesta formale e scritta, indirizzata alla Segreteria Tecnica (Articolo 7.5), nella quale dichiara l’accettazione piena e incondizionata di tutti gli articoli del presente Protocollo.
b. Valutazione e Ratifica: L’istanza è sottoposta alla valutazione del Comitato di Coordinamento (Articolo 7.2) o, in sua assenza, del Consiglio Direttivo di U.D.i.RE APS, che ne ratifica l’ammissione, verificando la sussistenza dei requisiti di cui all’Articolo 5.
c. Sottoscrizione dell’Atto di Adesione: L’adesione è perfezionata con la sottoscrizione formale di un “Atto di Adesione” (Allegato A) da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente. Tale Atto di Adesione fa piena e incondizionata accettazione del contenuto del Protocollo e viene custodito dalla Segreteria Tecnica nel Registro delle Adesioni.
4. Recesso dalla Rete
Ciascuna delle Parti aderenti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta (via PEC o Raccomandata A/R) inviata al Soggetto Promotore con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il recesso ha effetto dal termine del periodo di preavviso e non pregiudica le attività o gli impegni assunti e in corso di esecuzione.
5. Decadenza dalla Qualità di Aderente
Motivi di Decadenza: Il Comitato di Coordinamento (Articolo 7) ha la facoltà di dichiarare la decadenza di un soggetto aderente dalla Rete qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
- a. Venga meno ai requisiti di adesione stabiliti dall’Articolo 5 (Requisiti e Modalità di Adesione).
- b. Non rispetti gli impegni, i doveri o gli obblighi di collaborazione previsti dal presente Protocollo.
Procedura: La proposta di decadenza deve essere presentata per iscritto al Comitato di Coordinamento, il quale dovrà prima richiedere al soggetto interessato memorie o giustificazioni in merito ai motivi contestati, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la risposta.
Delibera: La delibera di decadenza è adottata dal Comitato di Coordinamento con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti presenti. La decisione è comunicata al soggetto interessato a mezzo PEC o Raccomandata A/R.
Articolo 15 – Riservatezza e Trattamento dei Dati (GDPR)
1. Impegno di Riservatezza: Tutte le Parti aderenti al presente Protocollo si impegnano a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e i dati personali e/o sensibili acquisiti durante l’attuazione delle attività della Rete, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in particolare del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni).
2.Tutela della Vittima: La protezione dei dati e dell’identità delle donne vittime di violenza assistite dalla Rete è considerata una priorità assoluta. Tutte le attività di raccolta, monitoraggio e condivisione dei dati dovranno essere condotte esclusivamente in forma anonima e aggregata, o, se trattate come dati personali, nel rispetto rigoroso delle informative e dei consensi previsti dalla legge.
3. Ruoli e Titolarietà: Ciascun Ente, Istituzione o Associazione aderente che raccolga dati personali nell’ambito delle attività previste dal presente Protocollo (inclusa la Raccolta Dati Anonimi), agisce come Titolare autonomo del trattamento per i dati da esso raccolti e gestiti, assumendo la piena responsabilità degli adempimenti previsti dal GDPR. In caso di trattamenti congiunti si procederà a designazione come Co-Titolari ai sensi dell’art. 26 GDPR.
4. Nomina a Responsabile: Qualora specifiche attività congiunte della Rete prevedano un trattamento dei dati personali per conto di un altro Titolare, si dovrà procedere alla formale nomina a Responsabile del Trattamento (Articolo 28 GDPR) tramite accordo scritto separato.
5. Formazione: Le Parti si impegnano a garantire che il proprio personale coinvolto nelle attività della Rete riceva un’adeguata formazione in materia di tutela della privacy e riservatezza.
U.D.i.RE WOMAN garantisce la tenuta aggiornata del Registro delle attività di trattamento in relazione ai dati gestiti per conto della Rete.
ALLEGATO TECNICO
(Composizione e Servizi della Rete U.D.i.RE WOMAN)
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Rete U.D.i.RE WOMAN comprende o può comprendere:
- Enti locali, loro consorzi e Unioni di Comuni;
- Aziende Sanitarie Locali (ASL) e strutture ospedaliere;
- Forze dell’ordine, Prefetture e uffici giudiziari;
- Istituzioni scolastiche, università e centri di formazione;
- Organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni e associazioni del Terzo Settore;
- Ordini professionali, enti di ricerca e organismi di parità.
Servizi previsti o attivabili nell’ambito della Rete:
- Ascolto, accoglienza e orientamento ai servizi;
- Consulenza psicologica, sociale e legale;
- Accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e sostegno all’autonomia;
- Formazione, prevenzione, educazione e sensibilizzazione territoriale;
- Raccolta e monitoraggio di dati anonimi nel rispetto della normativa vigente;
- Collaborazione strutturata con le reti istituzionali, sanitarie e sociali del territorio piemontese.
Letto, Approvato da Centri Antiviolenza U.D.i.RE APS
Torino, lì 30 ottobre 2025

