Che cos’è la discriminazione? È il fatto di trattare in modo diverso persone che si trovano in situazioni analoghe, o di trattare nello stesso modo persone che si trovano in situazioni diverse, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole.

Ne consegue che una disparità di trattamento non costituisce necessariamente una discriminazione. Un detenuto e una persona libera, per esempio, non si trovano in una situazione analoga, per cui una diversità di trattamento può essere giustificata. Queste due situazioni possono essere illustrate con l’esito di due sentenze: nel ricorso presentato da una single lesbica che non era stata autorizzata ad adottare un bambino unicamente a causa del suo orientamento sessuale, mentre potevano farlo altre persone non sposate, è stata constatata una violazione (trattamento diverso per persone che si trovano in una situazione analoga) (EB v. France). viceversa, è stata ugualmente riscontrata una violazione nel caso di un testimone di Geova, condannato in passato per avere rifiutato di indossare l’uniforme, a cui è stato negato il diritto di esercitare la professione di contabile, a causa della sua precedente condanna, in considerazione del fatto che il ricorrente è stato trattato nello stesso modo di persone che si trovavano in situazioni notevolmente diverse, essendo state condannate per frode e truffa (Thlimmenos v. Greece).

Il PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE ai sensi dell’art. 14 CEDU stipula che “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di ogni altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione “.

All’art. 14 della CEDU corrisponde l’art. 21(non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che dispone:«È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

Tuttavia, una disparità di trattamento non comporta automaticamente una violazione di tale articolo.
Occorre accertare che alcune persone poste in situazioni analoghe o comparabili, in un determinato campo, godono di un trattamento preferenziale e che tale disparità è discriminatoria.

Ai fini di tale disposizione, una distinzione è discriminatoria quando «manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole», «quando non persegua un fine legittimo» ovvero qualora, comunque, non
sussista «un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito»

In altri termini, il concetto di discriminazione ingloba, di solito, i casi in cui un individuo o un gruppo si vede trattato meno bene di un altro, senza valida giustificazione, anche se la Convenzione non richiede il trattamento più favorevole.

Infatti, l’articolo 14 non impedisce una disparità di trattamento se essa si fonda su una valutazione oggettiva di circostanze di fatto fondamentalmente diverse e se, ispirandosi all’interesse pubblico, essa garantisce «un giusto equilibrio tra la salvaguardia degli interessi della comunità e il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione». C’ò detto agli Stati contraenti è conferito un certo margine di apprezzamento nello stabilire se e in quale misura differenze tra situazioni sotto altri aspetti analoghi giustifichino disparità di trattamento giuridico.

Al principio di «non discriminazione», sul piano del diritto internazionale, di cui all’art. 14 CEDU corrisponde, sul piano del diritto interno, il principio di eguaglianza e di parità di trattamento di situazioni «sostanzialmente identiche» di cui all’art. 3 Cost.

Il parametro di cui all’art. 3 Cost. viene, infatti, in rilievo, oltre che sotto il profilo della ragionevolezza e razionalità della norma, anche sotto quello del principio di eguaglianza.

Il presupposto perché possa configurarsi un «trattamento discriminatorio» in violazione dell’art. 3 Cost. è che si tratti di «situazioni sostanzialmente identiche», di «fattispecie, pur diverse, ma ragionevolmente analoghe», di «situazioni omogenee» e quindi «comparabili o assimilabili».

Nelle sentenze n. 215 del 2014; n. 155 del 2014, la Corte ha affermato che «la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili».

Il presupposto perché si configuri un «trattamento discriminatorio» ai sensi dell’art. 14 CEDU è che vengano in rilievo situazioni «simili», «assimilabili» ovvero «analoghe»

Secondo l’orientamento della Corte costituzionale, il trattamento si configura come «discriminatorio» quando la differenziazione di disciplina sia «ingiustificata», «formalmente contraddittoria» ovvero «irrazionale, secondo le regole del discorso pratico».

Ad avviso della Corte Edu, una distinzione di disciplina si configura come «discriminatoria» quando manchi di «una giustificazione oggettiva e ragionevole», quando «non persegua un fine legittimo» ovvero qualora, comunque, non si ravvisi «un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito».

La Corte Edu ritiene compatibili con la Convenzione, in alcuni casi, disparità di trattamento (basate sul sesso, sulla nascita, etc.) solo in presenza di «cause giustificative molto gravi» o di «considerazioni fortissime».

L’art. 14 CEDU non riveste generalmente un’esistenza indipendente, in quanto integra e viene evocato unitamente alle clausole convenzionali di carattere sostanziale che si assumono lese ovvero, in mancanza di una specifica violazione di queste ultime, può essere chiamato in causa e, quindi, assumere una portata autonoma solo qualora i fatti delle controversie rientrano nel campo di applicazione di una o più delle suddette norme.

Diversamente, il parametro di cui all’art. 3 Cost. assume una portata autonoma, sia sotto il profilo della ragionevolezza e della razionalità della norma che sotto quello del principio di eguaglianza e di parità di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche. La Corte costituzionale ha affermato, al riguardo, che il «principio di eguaglianza, […], è “colorito” dalle disposizioni costituzionali operanti nel settore in cui quel principio è invocato e la violazione del medesimo è lamentata».
L’utilizzo nell’ordinamento giuridico interno del parametro di cui all’art. 3 Cost., non solo sotto il profilo della ragionevolezza, ma anche sotto quello dell’eguaglianza e parità di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, è sicuramente più immediato e diretto.

Il parametro interposto di cui all’art. 14 della CEDU (evocato normalmente in combinato disposto con altre norme convenzionali di carattere sostanziale e dunque suscettibile di un’ampia portata applicativa), è entrato nell’ordinamento giuridico interno attraverso il filtro dell’art.117, primo comma, Cost., specialmente con riguardo a «trattamenti discriminatori» nei confronti di soggetti extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato in materia di prestazioni assistenziali.

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